Detrazioni al 110% per riqualificazione energetica

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Interventi di riqualificazione: chi ne ha diritto e su che lavori?

Nell’ambito del recente DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, è previsto l’aumento al 110% della detrazione spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma, da ripartire in 5 quote annuali.

Prima di individuare nel dettaglio gli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% va evidenziato che l’art. 119, DL n. 34/2020 prevede espressamente che la stessa è applicabile soltanto per gli interventi richiamati dalla norma in esame, di seguito illustrati, effettuati dai seguenti soggetti:

  • condomini;
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su unità immobiliari. Il comma 10 dell’art. 119 in esame specifica inoltre che, nel caso in cui gli interventi Adi riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico siano effettuati su edifici unifamiliari è possibile fruire della detrazione nella maggior misura del 110% soltanto se l’edificio è adibito ad abitazione principale;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

 


29 Maggio 2020